TASSE DI CIRCOLAZIONE

In materia di tasse di circolazione la legge di Bilancio di quest’anno sembra aver subito pochi cambiamenti ma in compenso riporta alcune note amare nei confronti degli evasori delle tasse automobilistiche. Nella bozza dell’emendamento, al momento della stesura di questo testo ancora in discussione per l’approvazione, si evince che il Bollo dal 2018 cadrà in prescrizione dopo 10 anni (non più dopo 3 come accaduto fino ad ora) e che l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere retroattivamente il pagamento dei bolli non pagati anche se già caduti in prescrizione.


Per quanto riguarda le categorie di auto e le eventuali esenzioni non ci sono al momento variazioni degne di nota.

Ricordiamo che chi possiede un veicolo tipo le auto alimentate a Gpl o gas metano o come le auto elettriche o ibride deve sempre fare riferimento alle normative della propria regione. Se non verranno aggiunte modifiche dell’ultima ora, rimane vigente la norma che agevola i proprietari di autoveicoli a propulsione elettrica rendendoli esenti dal pagamento del bollo per i successivi 5 anni dalla prima immatricolazione del veicolo. Allo scadere del lustro, salvo differenti disposizioni, per ora è prevista una tassa automobilistica che equivale a 1/4 dell’importo stabilito per le auto a benzina.

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Tutte le autovetture, i motoveicoli, e gli autoveicoli in genere la cui data di costruzione risalga ad almeno più di 30 anni fa – riportata sul libretto di circolazione o documentazione altrettanto valida- sono automaticamente esenti dal bollo, lo stesso vale per i veicoli ancora in circolazione con più di 20 anni di età (non di costruzione) a prescindere dal valore storico e collezionistico.


I disabili con limitazioni permanenti della capacità motoria sono sollevati dal pagamento bollo auto solo se risultano essere gli intestatari del Certificato di proprietà o CdP, solo se il veicolo a benzina non supera i 2000 cc e quello a gasolio non supera i 2.800 cc,  se il suddetto veicolo è stato opportunamente adattato a livello meccanico alle uniche esigenze del conducente e se poi tale modifica risulta correttamente trascritta sulla carta di circolazione.

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